L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio in favore di un’altra (committente o appaltante) verso un corrispettivo in denaro.
Differente è il “subappalto” che determina la derivazione da un determinato contratto di un altro contratto caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e lo stesso tipo di causa di quello principale.
Ma cosa succede ai lavoratori in caso di contratto di appalto?
In caso di appalto opera un particolare regime di solidarietà a tutela dei dipendenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il regime di solidarietà prevede che del trattamento retributivo (compresi il TFR e i contributi previdenziali) ne debbano rispondere i soggetti coinvolti nell’appalto:
- committente datore di lavoro;
- appaltatore (o sub-appaltatore).
Per avvalersi del suddetto regime di solidarietà i lavoratori (nel caso in cui non venga riconosciuto) dovranno agire in giudizio nel termine di decadenza di due anni dalla fine dell’appalto.
Per quanto riguarda i metodi e le procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, il regime di solidarietà viene derogato dai contratto collettivi nazionali (sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi del settore).
Attualmente, quindi, la successione negli appalti tra imprese trova la sua disciplina soprattutto nell’ambito della contrattazione collettiva la quale molto spesso giunge a prevedere delle cd. clausole di protezione (definite anche “clausole sociali” o di “riassunzione”) a favore dei lavoratori.
La sussistenza di tali clausole determinerà l’obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante secondo le modalità espressamente individuate all’interno del contratto collettivo.
Successivamente all’affidamento dell’appalto, potrebbe accadere che subentri un nuovo soggetto all’appaltatore.
Questi potrà essere tenuto a conservare per l’esecuzione dell’appalto i lavoratori già impiegati in precedenza ma tale circostanza non determinerà una responsabilità del nuovo soggetto per i pregressi crediti retributivi dei lavoratori
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[…] Cosa prevede il “regime di solidarietà” per i lavoratori? […]
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